Dipendenti Pubblici: non registrare volutamente la propria presenza cosa comporta? Un recente orientamento applicativo dell’ARAN si occupa di queste particolari casistiche.
La risposta ad un quesito è contenuta nel parere dell’ARAN CFC56b.
Nello specifico si richiedeva:
Come disciplinare il caso in cui un dipendente che pure recandosi in ufficio non abbia volutamente registrato la propria presenza in servizio, né in entrata né in uscita, mediante uno dei mezzi automatici messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza?
La questione verte prettamente sul tema disciplinare e, pertanto, in primo luogo è utile richiamare due articoli del CCNL Comparto Funzioni Centrali (utile anche come traccia per gli altri comparti del pubblico impiego) inerenti a tale tematica.
Ciò posto, fermo restando il potere disciplinare dell’Amministrazione di appartenenza, pare opportuno illustrare i seguenti princìpi di diritto enucleati nel tempo dalla giurisprudenza al fine di fornire un quadro giuridico utile al caso:
Pertanto, dato che il datore di lavoro ha diritto di controllare le presenze giornaliere del proprio personale, l’atteggiamento di rifiuto del dipendente di osservare il legittimo ordinamento interno dell’azienda, consistente nella timbratura del cartellino personale ai fini della rilevazione della presenza, concretizza un’ipotesi di violazione disciplinare, il cui rigore deve essere valutato alla luce della gravità del comportamento posto in essere dal dipendente, come ad es. reiterazione nel tempo, recidiva, ecc… (cfr. Cass. civ., 09/10/1984, n. 5047).
Si osserva, infine, che il comportamento di rifiuto a timbrare il cartellino potrebbe anche essere inteso come contrario al principio di correttezza e buona fede disciplinato dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 62/2013.
A questo link il testo completo del parere dell’ARAN.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it